Con l’approvazione del DL n. 63/2013 e della legge di conversione, in recepimento della direttiva europea n. 31/2010, sono stati definiti i principi sulla base dei quali, con successivi decreti attuativi, saranno applicate le regole e gli incentivi per la produzione di “energia pulita” per i prossimi 10 anni.

Si tratta evidentemente di una normativa non sempre di facile comprensione vista la sua sostanziale capillarità, sempre in costante evoluzione, anche nel momento in cui scriviamo.

Gli incentivi consistono in detrazioni dall’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) dall’IRES (imposta sul reddito delle società) ed è riconosciuta laddove vengano eseguiti interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In cosa consistono?

Le detrazioni sono riconosciute nel caso in cui le spese siano sostenute per:

a) la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;

b) il miglioramento termico dell’edificio (mediante posa di idonee coibentazioni, pavimenti, finestre ed infissi);

c) l’installazione di pannelli solari;

d) la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Le detrazioni, da ripartirsi in dieci rate annuali di pari importo, sono state in un primo momento riconosciute nella misura del 55% delle spese sostenute sino al 5 giugno 2013.

La legge di stabilità 2014 (legge 27.11.2013 n. 147) ha in seguito prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici come sopra specificati, prevedendo la conferma delle agevolazioni nella misura del 65% delle spese sostenute: i) nel periodo compreso fra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2014 per interventi sulle singole unità immobiliari; ii) nel periodo compreso fra il 6 giugno 2013 ed il 30 giugno 2015 per interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in regime di condominio o se essi riguardano tutte le unità immobiliari che lo compongono

La detrazione è invece stabilita nella misura del 50% per le spese che saranno sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per interventi sulle singole unità immobiliari; dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 per interventi sulle parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.

Dal 1 gennaio 2016 (per gli edifici in condominio dal 1 luglio 2016) l’agevolazione verrà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per legge per le spese di ristrutturazione edilizia.

Per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento alla data dell’effettivo pagamento per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali; alla data di ultimazione dell’intervento, indipendentemente dalla data del pagamento, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali.

In quali casi si applicano?

La condizione indispensabile per fruire delle agevolazioni è che gli interventi in questione siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (anche parti di essi) esistenti, qualunque sia la categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali all’esercizio di un’attività di impresa o professionale: non rientrano pertanto nel regime agevolato le spese effettuate per immobili in corso di costruzione (ciò in linea con la normativa di settore, adottata a livello comunitario, che prevede l’assoggettamento di tutti i nuovi edifici a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle condizioni climatiche delle singole aree geografiche e della tipologia).

E’ stabilito che nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto centralizzato a servizio delle suddette unità.

In caso di ristrutturazione senza demolizione della parte esistente e ampliamento, la detrazione spetta unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, con la precisazione secondo cui in questo ultimo caso l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento.

Sono agevolabili gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (ad esempio, pareti ed infissi) ovvero dei singoli impianti (ad esempio, pannelli solari e caldaie).

Chi può godere delle agevolazioni?

Possono godere delle agevolazioni tutte le persone fisiche (anche esercenti arti a professioni), residenti o non residenti, anche se titolari di reddito di impresa (limitatamente, in questo caso, ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio dell’attività) e che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. Sono inoltre ammessi le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Le agevolazioni sono poi estese anche ai condomini per gli interventi sulle parti comuni, agli inquilini, a coloro che dispongono dell’immobile quali comodatari e ai familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione delle opere (ma se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, i familiari conviventi non beneficiano di alcuna detrazione).

Nel caso in cui la realizzazione dell’intervento venga supportata da un contratto di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore e viene calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing, senza che assumano rilievo sotto tale profilo i canoni previsti per la locazione finanziaria.

Una particolarità vi è nel caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, poiché in questo caso le quote di detrazione residue (ossia non ancora utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, fatte salve diverse intese: ciò vale per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà dell’immobile o di altro diritto reale sul medesimo. Il beneficio rimane invece sempre in capo al conduttore o al comodatario nel caso in cui vengano a cessare il rapporto di locazione o di comodato.

Nel caso di decesso dell’avente diritto, il beneficio fiscale si trasmette, nella sua integralità, agli eredi che conservino la detenzione materiale e diretta del bene immobile.

Sono cumulabili con altre agevolazioni?

Non è prevista la cumulabilità con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge (ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio): se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà usufruire – per le medesime spese – dell’uno o dell’altro beneficio fiscale.