L’acquisto di una casa in cooperativa costituisce spesso una esperienza positiva, sia perché realizza un fenomeno di aggregazione sociale favorito dal comune obiettivo dei soci (la casa), sia perché consente di ottenere significativi vantaggi economici, conseguenti ad un più rigoroso controllo dei costi e all’inesistenza di margini di lucro (l’iniziativa delle cooperative è per definizione fondata sullo scopo mutualistico), sia ancora perché, molte volte, a tali interventi edilizi sono legati finanziamenti pubblici, tesi a ridurre il costo a carico dei soci.

Tali finanziamenti, destinati generalmente ad abitazioni non di lusso, sono per la gran parte oggi stanziati annualmente dalle regioni, con erogazione delle somme non più in forma di contributo in conto prezzo (ovvero quando l’ente pubblico erogante si accolla, di fatto, una parte del costo d’acquisto dell’immobile), bensì in forma di contributo in conto interessi, attraverso l’erogazione di un mutuo con tassi d’interesse particolarmente agevolati.

Il risparmio nell’acquisto della casa in cooperativa consiste anche nei vantaggi che l’acquirente/socio consegue dall’essere anche imprenditore e, quindi, di ottenere egli stesso l’utile d’impresa, in forma di minor costo.

Iscriversi alla cooperativa vuol dire acquistare la qualità di socio a tutti gli effetti, con tutti i diritti e doveri conseguenti, come quello di partecipare alle assemblee convocate dal consiglio di amministrazione, di concorrere alla formazione delle delibere dell’assemblea, di esercitare il controllo sul consiglio.

La semplice iscrizione alla cooperativa non attribuisce però il diritto su una determinata porzione di immobile, che sarà individuata solo al momento della progettazione definitiva, mentre il socio avrà solo il diritto a concorrere all’assegnazione dell’alloggio.

Il pregio dell’acquisto dell’abitazione in questa forma costituisce tuttavia anche il suo peggior difetto, poiché l’acquirente si fa sostanzialmente carico di tutti i rischi imprenditoriali connessi alla realizzazione dell’intervento edilizio: l’acquisto di una casa in cooperativa presenta dunque i medesimi aspetti critici dell’acquisto sulla carta da un costruttore e comporta la stessa tutela prevista dal decreto legislativo n. 122/2005.